Ultima modifica: 29 Novembre 2013

Patrimonio immobiliare

Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

L’istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede (il proprietario e manutentore delle strutture è l’Amministrazione Provinciale di Sondrio).